Freno alla vendita di bevande alcoliche

Con l’Ordinanza n.53 del 29/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la Giunta Regionale della Campania fino al 15 giugno 2020 dispone quanto segue:

a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;

b) dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

c) per gli esercizi di cui alla lettera a) della Ordinanza n.49/2020 (bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticce1ie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite), resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5,00 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00.

d) È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.

e) È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia in1possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020.

Tutto ciò fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale.

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