Nuova ordinanza regionale: limiti del coprifuoco

Dei punti disposti nella nuova ordinanza della regione Campania tesa a meglio precisare i limiti del coprifuoco che avrà decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM, solo uno a nostro avviso contiene elementi che novità è un’utile puntualizzazione.

Andiamo con ordine. che ci fosse «l’obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo», era già acclarato e insito nella definizione di coprifuoco, che inoltre «sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute», era altresì già chiaro dal momento che si ritiene indispensabile il modello di autocertificazione da esibire a richiesta.

Ma che «per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania», questo probabilmente non era così limpidamente specificato in precedenza così come ancora non appare chiaro se chi si reca in Regioni vicine o da queste provenga debba sentirsi limitato nei propri spostamenti: non dovrebbe essere così, visto che mai si è parlato di chiusura dei confini regionali però una specificazione in tal senso non sarebbe certo superflua.

Comunque va ricordato che tale Ordinanza, pur rimanendo nella nostra convinzione che troppi documenti e troppe parole lungi dal chiarire contribuiscano ad accrescere la confusione, è stata ritenuta necessaria per la pericolosa tendenza all’aumento dei contagi nella convinzione che si debba porvi dei freni «con particolare riguardo ai luoghi di ritrovo e alla fascia oraria notturna, nonché alla mobilità interprovinciale, che possono determinare nei contesti sociali un allentamento sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale e determinare una diffusione del contagio mediante mobilità interprovinciale per finalità non lavorative, con possibile diffusione da aree a maggiore densità di casi Covis-19 ad aree, ad oggi, a minore intensità e conseguenti ripercussioni sulla dotazione dei posti letto di pertinenza territoriale, in un contesto epidemiologico e climatico che vede un incremento dei casi e l’ormai approssimarsi della stagione invernale, caratterizzata da recrudescenze delle affezioni delle prime vie aree».

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